sabato 29 ottobre 2011

FATTI & MISFATTI: Le norme sui licenziamenti nei principali Paesi del mondo

29 ottobre 2011


Germania - Si può licenziare legittimamente sia per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico. Previsto un preavviso da 1 a 7 mesi, con la possibilità affidata alle parti di prevedere anche altrimenti. A fronte di una interruzione illegittima del rapporto di lavoro è previsto un reintegro, salva valutazione da parte del tribunale della improseguibilità del rapporto

Stati Uniti - Vige il principio di libera recedibilità ad eccezioni di ipotesi particolari in alcuni Stati, dove esiste il divieto a licenziare qualora la cosa possa creare problemi di ordine pubblico. L’illegittimità del licenziamento prevede invece il risarcimento dei danni, salvo diritto di reintegrazione in alcuni casi.

Inghilterra - È possibile licenziare sia per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico con preavviso di 12 settimane (con possibilità di prevedere termini più favorevoli). A fronte di licenziamento illegittimo la legge prevede: riassunzione o reintegro del lavoratore (nella pratica avviene molto raramente) oppure risarcimento del danno.

Francia - Si può licenziare per ragioni di carattere soggettivo che per motivi di carattere economico, con l’esclusione degli interventi finalizzati a migliorare risultati di bilancio e quotazioni di Borsa. Previsto un preavviso di 3 mesi. Di contro un licenziamento illegittimo può far scattare il risarcimento del dipendente oppure, nei casi limite, il diritto al reintegro.


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