mercoledì 5 ottobre 2011

Il regolamento dei congressi provinciali e di grande città del PDL

5 ottobre 2011


E' stato rilasciato il regolamento per i congresssi provinciali e di grande città del PDL. Di seguito gli articoli.





Art. 1 - Il corpo elettorale – esercizio dei diritti associativi
Potranno partecipare ai congressi, secondo le norme statutarie, gli associati e gli aderenti in regola con il tesseramento 2011 secondo le seguenti modalità:

  •  Sono elettori ed eleggibili tutti coloro che siano maggiorenni alla data del congresso e che abbiano acquisito la qualifica di associato entro il 31 ottobre 2011, e che abbiano versato la relativa quota stabilita. Gli associati che, alla data di svolgimento del congresso, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto al solo elettorato attivo. 
  • Sono elettori, ma non eleggibili, tutti coloro che abbiano acquisito la qualifica di aderente entro il 31 ottobre 2011, e abbiano versato la relativa quota fissata in 10 euro. 
Si intende come data di iscrizione quella di ricezione della domanda di iscrizione, o di rinnovo, da parte delle sede centrale.
Saranno accettate le domande d’iscrizione spedite singolarmente che perverranno attraverso i servizi postali anche dopo la data del 31 di ottobre ma con data certa di spedizione non successiva a quella del 31 di ottobre.
Gli elenchi necessari per le votazioni e la verifica degli aventi diritto verranno trasmessi ai coordinatori regionali, provinciali e grandi città dalla Sede Nazionale – Settore Adesione.
Coloro i quali hanno fatto domanda d’iscrizione come aderenti e associati di cui all’ultimo comma dell’art. 3 del regolamento delle adesioni dovranno essere convocati, ed eserciteranno il diritto di elettorato attivo e passivo dopo aver sanato la loro posizione alle condizioni ivi indicate.

Art. 2 - Esercizio diritto di voto non residenti
Tutti gli associati eletti ad ogni livello, a partire dal livello comunale e i presidenti di circoscrizione limitatamente alle Grandi Città previste dall’art. 28 dello statuto, qualora la loro residenza non coincida con il territorio di elezione, hanno diritto di esercitare il loro voto al Congresso corrispondente alla residenza, oppure in uno qualsiasi dei congressi corrispondenti al territorio di elezione.
Gli associati che siano Assessori Regionali, Comunali e Provinciali, qualora non risiedano nell’ambito del territorio da essi amministrato, possono esercitare il diritto di voto al Congresso corrispondente alla residenza, oppure in uno qualsiasi dei congressi corrispondenti al territorio amministrato.
Rimane inteso che comunque ogni associato, anche qualora eletto o componente di giunta, può votare in un solo congresso. 
A tal fine coloro che ne hanno titolo esercitano un’opzione, che deve essere comunicata secondo le modalità ed entro il termine fissato dal Segretario Nazionale.
Gli associati/aderenti iscritti ad atenei con sede diversa da quella di residenza hanno diritto di esercitare il loro voto al Congresso corrispondente alla residenza, oppure possono chiedere, secondo le modalità ed entro il termine fissato dal Segretario Nazionale, di esercitare tale diritto nel congresso corrispondente alla sede di ateneo al quale sono iscritti. 
In caso di mancata opzione, si applica il criterio della residenza anagrafica.
A tutti i parlamentari nazionali ed europei, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali, a partire dal livello provinciale, e ai sindaci dei comuni superiori, è assicurato il diritto di parola ai Congressi corrispondenti al territorio di elezione o al territorio amministrato, anche qualora non siano membri ad altro titolo di tale Congresso.
Ai membri della Direzione Nazionale del Popolo della Libertà è garantito il diritto di parola in tutti i congressi.

Art. 3 - Modalità di Convocazioni
I Congressi sono convocati dal Segretario Nazionale, che può delegare i Coordinatori Regionali per gli adempimenti operativi.
Il Segretario Nazionale, all’atto della convocazione dei congressi, determina per ciascuno di essi il numero dei componenti elettivi previsti dal 2° comma dell’art. 31 dello Statuto.
La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell’assemblea, gli orari delle votazioni, e il numero degli eligendi, avverrà mediante lettera personale, per via cartacea o telematica, a tutti gli aventi diritto, e mediante inserzione con adeguata evidenza almeno tre giorni prima della data prevista, sul principale o i principali quotidiani diffusi nella provincia.
Dovrà inoltre essere pubblicata sul sito internet del Popolo della Libertà almeno una settimana prima della data prevista.
In ogni caso la Segreteria nazionale pubblicherà sul sito internet del Popolo della Libertà il calendario delle date dei congressi non appena predisposto, e comunque in tempo utile per consentire la presentazione delle candidature ai sensi del successivo art.5. Rimane inteso che ai fini della validità del Congresso fanno testo l’avvenuta pubblicazione della convocazione sulla stampa, e sul sito internet del Popolo della Libertà.

Art. 4- Presidenza dei congressi e seggi elettorali
Il Segretario Nazionale indica il Presidente di ciascun Congresso.
Ogni Presidente di Congresso nomina uno o più vice-presidenti. Il Presidente insedierà i seggi elettorali necessari al corretto e veloce svolgimento delle operazioni di voto così come previsto dal  successivo art. 6. Per ogni seggio, nominerà un Presidente di seggio di sua scelta, e un numero di scrutatori non inferiore a due.
Ogni candidato coordinatore potrà designare uno scrutatore per ciascuno dei seggi costituiti.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature
La candidatura alla carica di Coordinatore dovrà essere accompagnata dall’indicazione del Vice Coordinatore Vicario, da una lista di candidati al Coordinamento non inferiore a 5 e non superiore al 50% degli eligendi e da una mozione programmatica.
Il tutto dovrà essere sottoscritta da un numero di associati e aderenti non inferiore a 1/5.000 degli abitanti della provincia di pertinenza, oppure 200 associati o aderenti.
La candidatura dovrà essere presentata al Segretario Nazionale entro 7 giorni dalla data prevista per il Congresso.
Il Segretario Nazionale, sentito il parere del coordinatore regionale di competenza e dei tre Coordinatori Nazionali, può proporre di non ammettere candidature, sebbene regolarmente presentate, che consideri inopportune per il sereno e ordinato svolgimento della vita del partito su quei territori.
Su tale proposta decide entro il secondo giorno successivo la Commissione di Garanzia.

Art. 6 - Tempi di apertura dei seggi elettorali
Le votazioni si svolgeranno in una sola giornata e presso un'unica sede. Il numero dei seggi da costituire dovrà tener conto del numero degli aventi diritto e in ogni caso prevedere almeno un seggio ogni 500 aventi diritto.
I seggi si apriranno al termine del dibattito e comunque non più tardi delle ore 14 del giorno di svolgimento del congresso, e chiuderanno lo stesso giorno, alle ore 19 per le province/grandi città nelle quali il numero di aderenti e associati non sia superiore a 2.000, alle ore 21 per le province/grandi città nelle quali il numero di aderenti e associati non sia superiore a 10.000, alle ore 23 per tutti gli altri casi. In situazioni particolari il Segretario nazionale può autorizzare tempi di votazione più ampi o più ristretti.

Art. 7 - Riconoscimento degli elettori
Ogni elettore dovrà essere identificato attraverso l’esibizione di un documento di identificazione personale, valido ai sensi di legge.
Gli studenti fuori sede che ne abbiano fatto preventivamente richiesta e che sono stati inseriti negli elenchi degli aventi diritto, dovranno esibire anche il tesserino o il libretto universitario ovvero altro documento idoneo ad attestare la loro iscrizione all’ateneo.

Art. 8 - Il procedimento elettorale
Le votazioni per le elezioni del Coordinatore e del Coordinamento avvengono a scrutinio segreto.
Il Coordinatore viene eletto a maggioranza semplice dei votanti, purché abbia conseguito almeno il 35% dei voti. In caso contrario, il Segretario Nazionale nomina un commissario, con il compito di riconvocare il congresso entro il limite di un anno.
L’elezione del Coordinatore comporta l’elezione contestuale del Vice Coordinatore Vicario.
I membri elettivi del coordinamento sono eletti dal Congresso, sulla base delle liste collegate ai candidati coordinatori, e in ragione dei voti espressi a tali candidati. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale, individuando i quozienti naturali interi e poi i resti più alti.
Tuttavia, qualora la lista collegata al candidato Coordinatore eletto abbia ottenuto, con il metodo di cui al precedente comma, un numero di eletti inferiore al 60% degli eligendi, viene attribuito un premio di governabilità tale da assegnare alla lista il 60% degli eligendi, arrotondato per eccesso.
In questo caso, il metodo proporzionale di cui al precedente comma, viene utilizzato per attribuire alle altre liste i restanti seggi.
All’interno di una lista, non possono essere espresse preferenze.
E’ possibile tuttavia effettuare delle aggiunte, indicando in calce alla lista nominativi di altri associati purchè non candidati in altre liste. Per ogni voto espresso può essere indicata una sola aggiunta.
All’interno di ciascuna lista i candidati sono eletti sulla base dell’ordine di lista.
L’ordine è quello indicato all’atto della presentazione della lista.
Qualora tutti i candidati siano eletti, gli eventuali ulteriori seggi spettanti sono attribuiti agli aggiunti, sulla base della graduatoria dei voti individuali ottenuti.
Qualora tale graduatoria sia esaurita, gli ulteriori seggi spettanti sono assegnati ad associati scelti dal candidato Coordinatore al quale la lista è collegata, fra gli associati che  non siano candidati in altre liste.
I candidati Coordinatori e Vice Coordinatori non eletti sono considerati come primi dell’ordine di lista dei candidati al Coordinamento nella lista ad essi collegata. 

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